Statuto

Allegato “A” Rep. N. 2252 Racc. n. 1781.

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 
Palermo Foot-ball Club

ART. 1 – (Denominazione, natura, durata, recesso, sede e colori sociali)

E’ costituita una associazione denominata “Palermo F.B.C. 1900 – Supporters Trust” (di seguito Palermo F.B.C. o il Club o l’Associazione o l’ente) senza fini di lucro, apolitica e apartitica. La durata dell’ente  è a tempo indeterminato. Ciascuno degli associati può recedere in ogni momento dall’associazione, dando un preavviso scritto di almeno tre mesi.
La sede dell’associazione è sita in Palermo, Via Generale Arimondi 5/a.
Gli associati potranno modificare la sede, istituire sedi secondarie, uffici e recapiti in Italia e all’estero.
I colori sociali dell’associazione sono il Rosa e il Nero.

ART. 2 – (Oggetto)

L’associazione viene costituita per svolgere le seguenti attività nel rispetto della finalità ideale non lucrativa e della normativa tempo per tempo vigente:

  1. Acquisire  quote della maggiore espressione calcistica della Città di Palermo nella quale – a partire dalla fine dell’Ottocento – gran parte dei tifosi palermitani si sono identificati e continuano oggi a identificarsi.
  2. Acquisire quote del capitale sociale di società sportive operanti in Palermo e nella Regione Siciliana, per far sì che una rappresentanza responsabile di appassionati faccia operare sinergicamente tra loro le predette società sportive. 
  3. Ove possibile, cercare di favorire l’aggregazione di più società sportive per dar vita ad una o anche a più società polisportive che possano rappresentare in modo organico, ad alto livello e in più discipline, la Città di Palermo, dando a questa ultima il massimo rilievo possibile.
  4. Prestare particolare attenzione alle esigenze dei tifosi in particolare giovani e/o disabili ed agli associati residenti lontano da Palermo e dalla Sicilia in modo che, attraverso l’ente, possano avere uno strumento concreto per identificarsi e sentirsi in contatto con le società sportive di cui ai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo. 
  5. Promuovere, diffondere, radicare e valorizzare tra i propri associati e più in generale tra gli appassionati e simpatizzanti dello sport e delle squadre delle società sportive siciliane l’educazione ad una dimensione etica e culturale della passione sportiva e un conseguente impegno civile contro la violenza. 
  6. Favorire e diffondere presso i giovani l’amore per la pratica  dello sport, l’educazione alla sportività e alla lealtà sportiva della competizione. Ciò ricorrendo sia alla promozione e diffusione della conoscenza della storia dei vari sport e delle loro regole, sia allo studio e alla divulgazione della storia (tramite scritti e/o audiovisivi) delle società sportive operanti nella città di Palermo e nella Regione Siciliana. Più in generale, fare dello sport un momento di aggregazione e di solidarietà sociale. 
  7. Favorire e promuovere la modernizzazione, ove possibile,   dell’impiantistica sportiva della Città Metropolitana di Palermo e dei Comuni ad essa limitrofi, e secondariamente anche dell’impiantistica sportiva regionale. Ciò sia  promuovendo il recupero e/o la ristrutturazione di impianti già esistenti, sia favorendo la progettazione, realizzazione o il completamento di nuovi impianti.
  8. Intervenire affinché, tramite lo Sport, possano essere incentivati sia lo sviluppo economico, sociale e culturale della Città Metropolitana di Palermo, sia quello della Regione Siciliana di cui la Città di Palermo è capoluogo regionale. 

Per attuare ciò l’ente:
a) studierà e metterà in pratica tutte quelle azioni che possano portare alla progressiva acquisizione di quote di società sportive operanti in Palermo o, comunque,  nel territorio siciliano;
b) organizzerà eventi e manifestazioni anche sportive strettamente connessi allo scopo sociale nel rispetto della vigente normativa;
c) promuoverà la pratica sportiva, non soltanto in ambito calcistico, rivolgendo particolare attenzione alla educazione sportiva dei giovani e attraverso questa, anche alla loro crescita civica con conseguenti ricadute positive sulla cittadinanza e sul suo più complessivo riscatto sociale;
d)  interverrà in attività aventi carattere sociale, culturale, artistico, scientifico e ricreativo secondo quanto stabilito dai suoi organi;
e) favorirà le relazioni tra gli associati, tra gli associati e terzi all’Associazione, nonché tra associati e altre istituzioni. Tutto ciò con la finalità comune di mantenere e migliorare l’immagine sportiva e sociale di cui gode il Club;
f) favorirà tutte quelle iniziative ritenute utili all’abbattimento delle barriere esistenti tra campo di gioco e spalti e al superamento dell’esistenza di uno specifico “settore ospiti” in quanto lo stadio di Palermo deve essere inteso come “casa di tutti” i presenti;
g)  elaborerà petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare e referendum che possano permettere di realizzare gli obiettivi sopra elencati. Ciò sia a livello regionale, sia a livello nazionale e comunitario;
h) chiederà, previa adesione al Codice etico approvato dalla maggiore espressione calcistica della Città, di essere ammessa come Associazione di Supporter, a contattare il rappresentante autorizzato dalla Società Supporter Liaison Officer (S.L.O.) per questioni riguardanti il tifoso e i suoi rapporti con la Società.    

ART. 3(Patrimonio)

Il patrimonio del Club potrà essere costituito da:
– diritti  mobiliari ed immobiliari ;
– quote societarie;
– liquidità derivante dal versamento di quote associative ordinarie e straordinarie e da contributi volontari degli associati, nonché da sovvenzioni da parte di enti pubblici, o da erogazioni e lasciti da enti privati e da persone fisiche;
– proventi, derivanti da attività commerciali eventualmente svolte in via secondaria e ancillare rispetto alla attività primaria dell’ente, o da iniziative promosse dal Club, da reinvestire per il conseguimento degli scopi dell’ente;
– entrate derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità;
– ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio, al fine del perseguimento delle finalità istituzionali;
– fondo iniziale versato dagli associati fondatori.
Al Club è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa o in fase di scioglimento a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Il Club ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ART. 4(Associati denominati anche “Soci”)

Possono associarsi all’ente  i cittadini italiani e stranieri, che ne abbiano fatto domanda nei modi e termini previsti dal presente Statuto.
Le categorie dei soci sono le seguenti:
Fondatori:  coloro che hanno sottoscritto l’Atto costitutivo del Club.
Ordinari:coloro che si associano secondo le regole dell’ente.
Ordinari sostenitori: soci ordinari che contribuiscono economicamente al perseguimento delle finalità del Club con versamenti ulteriori rispetto alle quote sociali.
Onorari: soci nominati tali dall’Assemblea Generale, su segnalazione del C.D., per essersi contraddistinti per meriti ispirati ai valori ed ai principi enunciati nel presente Statuto, o per avere acquisito particolari benemerenze in ambito sociale o sportivo.

ART. 5(Condizioni di ammissione e acquisizione dello status di associato)

La domanda di ammissione al Club da parte dell’interessato dovrà rivestire la forma scritta. In caso di socio minorenne si osserveranno le regole previste in tema di potestà genitoriale.
La quota relativa all’iscrizione del socio minorenne sarà dimezzata rispetto a quella pagata dal socio ordinario.
La domanda d’iscrizione dovrà essere presentata su appositi moduli forniti dal Club e predisposti dall’organo amministrativo. La comunicazione dell’avvenuta ammissione al Club sarà effettuata per iscritto e, comunque, anche per e-mail e s’intende accettata entro quindici giorni dal ricevimento della stessa e previa conferma del versamento della quota associativa prevista.
Altre procedure di acquisizione dello status di associato potranno essere adottate mediante apposito regolamento se associate a particolari progetti posti in essere dal club. 
Lo status di associato è intrasferibile.

ART. 6(Diritti degli associati)

Tutti i soci maggiorenni avranno il diritto di eleggere in assemblea i componenti degli Organi di Governo del Club e di candidarsi per farne parte se in possesso dello status di eleggibilità. Essi potranno accedere ai verbali delle deliberazioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, non esplicitamente secretate per ragioni di riservatezza.
I soci minorenni non hanno diritto al voto né possono essere eletti.

ART. 7(Obblighi dei soci)

Tutti i Soci sono tenuti:
– ad osservare i principi fondanti del Club; 
– a rispettare le disposizioni del presente Statuto, i regolamenti e le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo, le delibere approvate dall’Assemblea Generale;
– a contribuire alla sostenibilità degli oneri economici del Club, effettuando tutti i pagamenti dovuti;
– a contribuire alla realizzazione delle attività poste in essere dal Club;
– a trasmettere un indirizzo e-mail valido, tramite il quale il Club possa inviare ogni comunicazione e a tenere l’ente aggiornato in ordine ai propri recapiti previsti dalla modulistica di cui all’Art. 5.

ART. 8(Sospensione dello status di socio)

Lo status di socio può essere sospeso a seguito di violazioni o infrazioni del presente Statuto o di condanne penali; il socio può, altresì, essere sospeso per morosità. Le decisioni di sospensione sono adottate – previa diffida – dal Consiglio Direttivo. Del pari sono adottate dal consiglio Direttivo le decisioni di esclusione.
La sospensione dallo status di socio può avere una durata massima di due anni solari. Durante tale periodo, il socio non può esercitare i diritti conferiti, ai sensi dell’articolo 6.

ART. 9(Perdita dello status di socio)

La perdita dello status di socio può essere determinata dalle seguenti cause:
– per espressa richiesta di recesso formulata dal Socio al Consiglio Direttivo, con preavviso scritto di almeno tre mesi;
– a seguito di morte;
– per esclusione, a causa di decisione del Consiglio Direttivo, scaturita da gravi violazioni, che può essere preceduta da un periodo di sospensione nei casi meno gravi.
L’esclusione può anche essere determinata da condanne penali passate in giudicato e divenute definitive. In nessun caso, il socio potrà pretendere la restituzione di somme a qualsiasi titolo versate, salvo il caso di finanziamenti in precedenza effettuati.

ART. 10(Organi di governo del Club)

Gli organi di governo del Club sono:
o L’Assemblea Generale dei Soci
o Il Consiglio Direttivo

ART. 11(Natura e competenze dell’Assemblea Generale)

L’Assemblea Generale è il supremo organo del Club e le sue determinazioni sono vincolanti per tutti gli associati e per il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Generale può essere ordinaria o straordinaria. E’ considerata Assemblea ordinaria quella che deve tenersi obbligatoriamente annualmente, entro i quattro mesi di calendario successivi al completamento dell’esercizio finanziario precedente.
Sono competenze dell’Assemblea Generale:
– l’esame e l’approvazione del bilancio dell’esercizio finanziario precedente;
– l’esame e l’approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio finanziario in corso unitamente ai rapporti allegati a tale bilancio;
– la determinazione dell’ammontare annuale delle quote ordinarie;
– la determinazione delle spese straordinarie o degli eventuali addebiti a carico dei soci;
– la ratifica delle deliberazioni del C.D. relative alla preventiva sottoscrizione di contratti con terzi per importi superiori ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);
– la   nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
– le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e l’approvazione dei regolamenti adottati dal consiglio direttivo;
– l’approvazione di qualsiasi proposta sottoposta all’Assemblea Generale dal Consiglio Direttivo;
– la trattazione di qualsiasi altra questione riservata alla competenza dell’Assemblea Generale su proposta da almeno il 10% (dieci per cento) dei suoi componenti aventi diritto al voto.

ART. 12(Composizione dell’Assemblea Generale )

Tutti i soci maggiorenni possono partecipare e votare in assemblea. I soci minorenni hanno solo diritto ad intervenire in Assemblea.
Qualora, tuttavia, un alto numero degli iscritti superiore a trecento unità, non consenta di fare intervenire tutti i soci in un unico contesto fisico, è facoltà del Consiglio Direttivo predisporre un apposito regolamento che disciplini altre forme di rappresentanza – anche delegata – o di voto che garantiscano comunque il rispetto del principio di democraticità. Detto regolamento dovrà essere approvato dall’Assemblea con una maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto.
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato (salvo che i regolamenti adottati dall’Assemblea in materia, prevedano diversamente) può essere al massimo portatore di cinque deleghe.
Non è ammessa la subdelega.

ART. 13(Forma e contenuto della delega)

La delega deve essere redatta per iscritto e deve contenere i dati anagrafici del delegante e del delegato, la data della delega, la firma del delegante e l’oggetto della delega, con indicazione della data prevista per l’adunanza.
Il Presidente dell’Assemblea accerta la regolarità della delega.

ART. 14(Convocazione e celebrazione delle Assemblee Generali)

La convocazione delle Assemblee Generali, ordinarie e straordinarie, verrà effettuata dal C.D. su propria iniziativa o su richiesta di almeno il 10% (dieci per cento) degli associati iscritti. Tanto la convocazione, quanto la richiesta di convocazione, dovranno riportare la formulazione sia dell’oggetto dell’Assemblea, con l’indicazione dell’ordine del giorno proposto. L’annuncio della convocazione delle Assemblee Generali dovrà riportare il giorno, l’ora e il luogo dove si terrà l’adunanza, anche fuori dalla sede sociale e l’ordine del giorno.
I soci che intendano partecipare all’adunanza dovranno dimostrare la propria identità personale, la loro legittimazione alla partecipazione all’Assemblea e dovranno essere in regola con il pagamento delle quote.
L’Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o in mancanza, dal componente più anziano presente del consiglio direttivo. L’Assemblea si riterrà validamente costituita in prima convocazione, se sarà presente almeno la maggioranza dei soci maggiorenni aventi diritto al voto chiamati a comporla. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero degli intervenuti. L’avviso di convocazione dovrà prevedere tra la prima e la seconda convocazione un intervallo minimo di sessanta minuti.
La gestione dell’Assemblea è affidata al Presidente che sarà assistito dal Segretario. Il Presidente potrà delegare in qualsiasi momento le sue funzioni a uno qualsiasi dei componenti il C.D.
Le deliberazioni dell’Assemblea si approveranno a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per i seguenti casi:
a) modifiche dello statuto che richiedono, in deroga a quanto sopra prescritto, sia in prima sia in seconda convocazione il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto;
b) materie in cui, per  Statuto, è richiesta una maggioranza qualificata.

Il Segretario redigerà il verbale dell’Assemblea se le operazioni di verbalizzazione non sono affidate ad un notaio. La verbalizzazione notarile è sempre necessaria quando la delibera ha ad oggetto la modifica dello statuto o lo scioglimento volontario dell’ente. Le deliberazioni dell’Assemblea verranno prese con il voto espresso per teste (“voto capitario”). Possono votare gli associati in regola con il versamento delle quote sociali. Le deliberazioni dovranno essere pubblicate sulla pagina web del Club a cura del C.D.

ART. 15(Consiglio Direttivo (per brevità C.D.)

Il Consiglio Direttivo è l’organo collegiale di governo del Club. Esso ha la funzione di promuovere e dirigere le attività sociali mediante tutti quegli atti che si rendano necessari per il raggiungimento delle finalità del Club, per l’attuazione delle deliberazioni assembleari e di tutto ciò che prevede lo Statuto.
Sono di competenza del C.D. tutte le decisioni e azioni poste in essere nell’attività di governo del Club che non siano riservate dallo Statuto all’Assemblea Generale. Gli è concessa piena facoltà di gestire le finanze del Club, conformemente alle leggi vigenti e con le limitazioni che vorrà imporre l’Assemblea Generale del Club. I membri del C.D. svolgono la loro funzione a titolo onorifico e gratuito. Il C.D. deve essere composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 21 (ventuno) membri. Il numero dei membri del Consiglio è stabilito dall’Assemblea, tranne quello iniziale che è stabilito in sede di atto costitutivo. Le cariche interne sono: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Il mandato del C.D. avrà la durata ordinaria di tre anni che – per ragioni di carattere sportivo – iniziano con il 1° luglio (tranne i membri iniziali che decorrono dalla costituzione dell’ente) e terminano con il 30 di giugno dell’anno solare di riferimento; i suoi componenti potranno essere rieletti indefinitamente. Il consiglio nominato in sede di costituzione dell’ente avrà durata quinquennale con scadenza al trenta giugno del quinto anno. Nell’ipotesi di cessazione anticipata del primo consiglio la durata del nuovo consiglio che verrà nominato dall’assemblea sarà triennale.
L’assemblea generale è competente a decidere sulla responsabilità dei membri del C.D.

ART. 16(Presidente)

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti che costituiscono quest’organo, ha la rappresentanza legale dell’ente.  
Al Presidente  spetta il compito di vigilare sull’osservanza delle disposizioni di legge e statutarie; curare che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e che si dia seguito agli esiti delle votazioni delle Assemblee; esercitare, inoltre, tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal Consiglio Direttivo. La carica di Presidente potrà essere rivestita dalla stessa persona per un massimo di due mandati consecutivi. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può esercitare i poteri e adottare le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo. Le determinazioni così adottate sono sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o, in assenza di questi, dal componente più anziano del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

ART. 17(Nomina, sospensione e cessazione del Consiglio Direttivo)

La nomina dei componenti del C.D. verrà esercitata dall’assemblea seguendo le disposizioni emanate dal C.D. del Club e l’eventuale regolamento.La decadenza dei componenti del C.D. sarà determinata da una delle cause seguenti:
a) fine del mandato;
b) perdita dello stato di socio;
c) decesso o sopravvenuta incapacità;
d) dimissioni accettate dal C.D.
La sospensione dei componenti del C.D. sarà determinata da una sanzione disciplinare che sospenda lo stato di socio. Nel caso in cui il C.D. resti composto in numero inferiore a tre, sarà necessario procedere alla convocazione della Assemblea dei Soci e indire nuove elezioni. Nel caso in cui venga meno un consigliere o più consiglieri, restando in carica almeno tre amministratori, l’assemblea procederà alla nomina esclusivamente degli amministratori cessati o decaduti, fino a raggiungere il numero dei componenti stabiliti dall’assemblea o in sede di atto costitutivo. I componenti subentranti resteranno in carica fino alla scadenza originariamente prevista per il consiglio.

ART. 18(Modalità di funzionamento)

Il Consiglio Direttivo si riunirà una volta al mese e tutte le volte che sarà necessario. Sarà convocato dal Segretario, su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Nella convocazione dovrà sempre essere riportato l’ordine del giorno. Affinché il C.D. sia validamente costituito, dovranno essere presenti almeno la metà dei membri che lo compongono e uno di essi dovrà essere il Presidente. Le delibere saranno prese a maggioranza dei presenti dai componenti del Consiglio presenti con “voto capitario”. In caso di parità di voti, prevarrà il voto espresso dal Presidente.
Tutti i componenti del C.D. saranno obbligati a mantenere opportuno riserbo sulle delibere prese dal Consiglio e non potranno divulgarle, pena sanzione disciplinare. E’ compito del consigliere con incarico di Segretario redigere i verbali delle riunioni del C.D. che dovranno essere approvati dallo stesso Consiglio nella seduta successiva. Una volta approvati, il Segretario li dovrà archiviare apponendo la propria firma, con il beneplacito del Presidente o del componente del Consiglio che lo sostituisca.

ART. 19 – (Regolamento disciplinare)

I procedimenti disciplinari a carico degli Associati possono essere stabiliti in apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione all’assemblea generale.

ART. 20 – (Libri sociali)

Il Club avrà i seguenti libri e registri:
– il registro dei soci sul quale devono essere iscritti in ordine di ammissione i soci del Club;
– il libro dei verbali dell’Assemblea Generale in cui sono riportati in ordine cronologico di seduta i verbali delle riunioni delle Assemblee Generali;
– il libro dei verbali del Consiglio Direttivo in cui sono riportati in ordine cronologico di seduta i verbali delle riunioni del C.D.;
– i libri contabili da cui dovrà risultare lo stato patrimoniale,  lo stato delle entrate e delle uscite e da cosa esse siano state originate e a cosa siano state destinate.
Saranno tenuti poi tutti i libri previsti dalla normativa fiscale e di settore.

ART. 21 – (Conti annuali)

I conti annuali, che il C.D. presenterà all’Assemblea Generale, comprendono:
– Bilancio;
– Relazione esplicativa relativa all’esercizio finanziario che si chiude al 31 dicembre di ogni anno, e al suo andamento.
I conti annuali previsti nel precedente comma saranno controllati da revisori dei conti abilitati e designati dal C.D.
Tutte le verifiche effettuate saranno presentate all’Assemblea Generale. 

ART. 22 – (Modifica dello Statuto)

Il procedimento inizierà su iniziativa del C.D. o del 10% dei soci che compongono l’Assemblea. La proposta dovrà includere l’articolato che si intende approvare corredato da una memoria esplicativa dei cambiamenti che si propone apportare. Sarà competenza dell’Assemblea Generale approvare qualsiasi progetto di modifica dello Statuto. Le maggioranze per l’approvazione sono disciplinate nell’articolo 14.

ART. 23 – (Estinzione del Club)

Il Club sarà ritenuto estinto per:
– Scioglimento volontario, approvato dagli associati;
– Altre cause previste dall’ordinamento giuridico vigente.

ART. 24 – (Scioglimento del Club per volontà dei soci)

Lo scioglimento del club per volontà dei soci dovrà essere approvato dall’Assemblea Generale sia in prima e sia in seconda convocazione col voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti presenti, purché questi ultimi rappresentino il 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati aventi diritto al voto nell’Assemblea Generale.

ART. 25 – (Liquidazione del Club e del suo patrimonio)

Nel caso di scioglimento del Club, il C.D. procederà alla liquidazione del patrimonio e delle attività del Club in conformità con le vigenti disposizioni di legge, devolvendo ogni attività a favore di enti con analoga finalità. Non potranno essere distribuiti utili e avanzi agli associati.
I libri (verbali, registri contabili, etc.) e la documentazione inerente l’attività del Club, verranno custoditi presso l’Archivio storico del Comune di Palermo.

ART. 26 – (Rinvio e regolamento)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, l’attività degli associati può essere disciplinata mediante  appositi Regolamenti, predisposti dagli amministratori ed approvati dall’Assemblea.

Per il resto si fa espresso rinvio alla normativa di riferimento. 

Firmato:
I Fondatori: Cadoni Giuseppe – Corvaia Giuseppe – Sergio Di Napoli – Emanuele Lombardo – Antonino Patti – Gabriele Pomar – Spina Vittorio
Il Notaio: Alessandro Carducci Artenisio

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